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ENERGIA: La Giunta della Regione Emilia-Romagna approva la proposta di legge sulle aree idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

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BOLOGNA

Il vicepresidente Colla e l’assessore Mammi: “Regole chiare per una transizione energetica che tuteli ambiente e paesaggio, salvaguardando allo stesso tempo le nostre produzioni agricole”

Il presidente de Pascale e l’assessora Priolo: “Un provvedimento innovativo a supporto delle imprese, che favorisce la sostenibilità e rappresenta uno strumento concreto per il contenimento dei costi”

La Giunta ha approvato la delibera del progetto di legge per la “Localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”, che avvia così il percorso di approvazione: un passaggio cruciale sia per l’attuazione delle politiche regionali in materia di transizione ecologica e sviluppo sostenibile, sia per garantire il rispetto degli obiettivi assegnati all’Emilia-Romagna dalla normativa nazionale.

Il provvedimento si inserisce infatti nel quadro del burden sharing nazionale che prevede, entro il 2030, il raggiungimento di 6,3 GW di potenza aggiuntiva da FER (Fonti di Energia Rinnovabile) in Emilia-Romagna, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di 80 GW. Il potenziale incremento di potenza installata sulle aree idonee così come identificate da questo atto, può raggiungere circa 10 GW, oltre quindi gli obiettivi assegnati.

Viene stabilita una serie di criteri tecnici e ambientali per individuare le aree ritenute idonee: a partire dalle zone degradate, marginali o compromesse sotto il profilo ambientale, quelle già antropizzate, come ex cave, zone industriali dismesse, discariche o aree a margine di infrastrutture con l’esclusione di quelle agricole di pregio, zone protette, beni culturali e paesaggistici tutelati dalle pianificazioni. Il testo sarà poi messo a disposizione del confronto con tutti i portatori di interesse del settore e giovedì pomeriggio sarà illustrato anche in sede di Patto per il Lavoro e per il Clima.

“Questa legge– affermano il presidente, Michele de Pascale, e l’assessora all’Ambiente, Irene Priolo– è un esempio concreto di come la Regione intenda affrontare la sfida delle energie rinnovabili con strumenti innovativi, equi e territorialmente responsabili. Allo stesso tempo prova a colmare le difficoltà che le imprese stanno affrontando a causa dei costi dell’energia, favorendo l’installazione di impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo delle aziende. Sappiamo che la transizione energetica deve essere accelerata, ma deve avvenire con un patto chiaro tra istituzioni, imprese e cittadini. Tutelare l’ambiente e promuovere lo sviluppo non sono obiettivi in contraddizione, ma due facce della stessa politica.”

“Con questo progetto di legge– sottolineano il vicepresidente, Vincenzo Colla, e l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, che hanno collaborato al percorso di realizzazione del testo-, diamo una risposta attesa e strutturata all’esigenza di sviluppare energie rinnovabili nel rispetto del territorio. Offriamo a cittadini, enti locali e operatori del settore un quadro normativo chiaro, trasparente e sostenibile, basato su criteri ambientali, paesaggistici, agricoli e di investimento. Non ci limitiamo a favorire la localizzazione degli impianti nelle aree meno pregiate, ma mettiamo in campo regole forti per una transizione energetica sostenibile, strumenti di monitoraggio, compensazione ambientale e tutela delle colture di pregio, permettendo investimenti innovativi.”

La legge introduce un quadro normativo che consente ai comuni in modo più chiaro di definire dove sia possibile e non possibile installare impianti FER – in particolare fotovoltaici, eolici, a biomasse, biometano, geotermici, ecc. – con tempi autorizzativi più snelli nelle aree già predefinite come idonee. Prova a dare una risposta alla necessità di dare certezza agli operatori, evitare il consumo indiscriminato di suolo e gestire il più possibile conflitti territoriali.

Integra, inoltre, gli obiettivi ambientali e paesaggistici, prevedendo meccanismi di valutazione degli impatti cumulativi e promuovendo soluzioni integrate tra produzione energetica, agricoltura e biodiversità, come l’agrivoltaico sostenibile.

Nelle aree dichiarate idonee, i procedimenti di autorizzazione per nuovi impianti FER saranno semplificati e accelerati, come già previsto dalla norma nazionale, riducendo tempi e incertezza per gli investitori.

La proposta di legge per la “Localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”

Contesto normativo

Il progetto di legge nasce dalla necessità di recepire e attuare la normativa nazionale in materia di fonti rinnovabili (FER), in particolare il d.lgs. n. 199/2021 e i successivi provvedimenti attuativi. A livello statale, è stato fissato l’obiettivo di 80 GW di potenza aggiuntiva da FER al 2030, con un target di 6.330 MW per la Regione Emilia-Romagna. Il potenziale incremento di potenza installata sulle aree idonee così come identificate in questa legge, è pari a circa 10 GW.

Gli obiettivi della legge

  1. favorire lo sviluppo degli impianti FER nel rispetto del territorio;
  2. salvaguardare ambiente, paesaggio, beni culturali e agricoltura;
  3. assicurare coerenza con la pianificazione urbanistica e ambientale;
  4. rispettare i nuovi regimi amministrativi introdotti dal d.lgs. n. 199/2021, dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 giugno 2024 e dal d.lgs. 190/2024

Principi generali

La legge pone alcuni principi cardine:

Classificazione delle aree

Il progetto distingue tre tipologie di aree:

  1. Aree idonee

Sono in gran parte le cosiddette “aree brownfield”, ovvero superfici già compromesse o infrastrutturate, tra cui: tetti di edifici, parcheggi, cave dismesse, discariche, aree industriali, ferroviarie, portuali e aeroportuali; aree agricole adiacenti alla rete autostradale (entro 300 mt) o entro i 500 metri dalle aree di pertinenza degli impianti industriali e degli stabilimenti, zone destinate a impianti per l’autoproduzione o autoconsumo.

In queste aree è ammessa l’installazione di tutte le tipologie di impianti FER, con un regime autorizzativo semplificato. Tuttavia, sono previste eccezioni in caso di giudizio negativo nell’ambito dei procedimenti di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), incompatibilità con interventi di riqualificazione paesaggistica o pianificazioni comunali.

Sono escluse dalla realizzazione di impianti FER, salvo deroghe tecniche (es. opere di connessione).

Si tratta di aree di particolare pregio o vulnerabilità: zone tutelate paesaggisticamente o ambientalmente (crinali, boschi, calanchi, fiumi, laghi); beni culturali e relative fasce di rispetto; parchi, riserve naturali, aree della Rete Natura 2000; zone con vincoli idrogeologici o per le quali la pianificazione di Bacino prevede la realizzazione di interventi per la riduzione del rischio idraulico, cave rinaturalizzate, aree percorse da incendi; zone ad altitudine superiore ai 1.200 metri, salvo alcune eccezioni.

Rientrano tutte le aree non classificate come idonee o non idonee. L’installazione di impianti è consentita nel rispetto di vincoli specifici, tra cui: tutela del paesaggio e del patrimonio culturale; salvaguardia delle colture di pregio e delle tradizioni agroalimentari; compatibilità con previsioni urbanistiche e opere pubbliche.

Disciplina delle diverse tipologie di impianti

Fotovoltaico a terra

Consentito in aree agricole adiacenti a impianti industriali per l’autoproduzione/autoconsumo. Si introduce un tetto massimo di occupazione di impianti FER pari al 2% della SAU (superficie agricola utilizzata) comunale (con deroga comunale possibile), nel rispetto del limite regionale dell’1%.

Impianti agrivoltaici avanzati

È richiesta una relazione agronomica asseverata e un sistema di monitoraggio triennale della produttività agricola. In caso di produttività inferiore al 90% rispetto alla media, si avvia un procedimento che può condurre alla rimozione dell’impianto. Possono essere installati anche in aree agricole fino al 10% delle particelle nella disponibilità del richiedente, o fino al 100% se il richiedente è un imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto con almeno 5 anni di qualifica.

Eolico

Ammesso in aree idonee e agricole con producibilità di almeno 2.300 ore equivalenti/anno. Vietato sui crinali primari e secondari e dossi tutelati, entro 7 km da aree paesaggisticamente rilevanti e nella Rete Natura 2000 (salvo interventi di ammodernamento). Devono rispettare le normative su rumore e silenzio ambientale.

Biogas, biometano e biomasse

Possono essere installati dalle imprese agricole, in forma singola o associata, all’interno o in adiacenza dei centri aziendali solo se utilizzano almeno il 50% di biomassa aziendale.

Diversamente, devono essere collocati in aree produttive accessibili senza attraversare zone residenziali. Devono rispettare distanze minime da centri abitati (500 m, 1 km in presenza di recettori sensibili).

Idroelettrico

Si conferma la disciplina già in vigore (DAL n. 51/2011), con riferimento alla normativa sulle concessioni d’acqua.

Impianti di accumulo ed elettrolizzatori

Seguono la disciplina degli impianti fotovoltaici a terra se non sono opere connesse a impianti FER.

Geotermico

Installabili in presenza accertata della risorsa geotermica, anche al di fuori delle aree esplicitamente idonee.

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