Il presidente Bonaccini firma un’ordinanza per consentire di rimuovere velocemente, e in sicurezza, la straordinaria quantità di detriti prodotta dall’alluvione

Esondazione di fiumi, attivazione di frane e smottamenti, danni a edifici, cose e persone, con il rischio di gravi conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica.
L’onda d’acqua che ha sommerso parte dell’Emilia-Romagna ha causato anche rifiuti in quantità straordinaria; rifiuti che vanno rimossi velocemente, per assicurare il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali.
Le modalità con cui fare questi interventi le stabilisce un’ordinanza, a firma del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che mette nero su bianco precise disposizioni per agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti generati dagli eventi legati all’eccezionale ondata di maltempo.
L’ordinanza sarà a tempo, cioè avrà una validità pari a sei mesi.

La situazione e le novità
La situazione d’emergenza vede una quantità di rifiuti che non può essere gestita secondo le norme ordinarie, e questo riguarda le fasi di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti. Quindi, vista la situazione, è necessario aumentare la capacità di stoccaggio. Naturalmente in condizioni di sicurezza.

Conseguentemente, per garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani, l’ordinanza stabilisce che sarà possibile procedere in deroga anche alle autorizzazioni in vigore per gli impianti di stoccaggio, di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, di discarica e termovalorizzazione.

Sempre in riferimento alla situazione generata dall’alluvione, c’è l’esigenza di modificare i flussi pianificati dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e la Bonifica delle aree inquinate (PRRB) per il 2023. Questo, però, limitatamente ai rifiuti rimossi a seguito degli eventi alluvionali.

Di fatto, l’ordinanza stabilisce che tutti i rifiuti che derivano dall’alluvione, provenienti da edifici pubblici e privati, vengano classificati come rifiuti urbani.

I rifiuti provenienti dalle attività produttive ordinariamente classificati come speciali restano tali, anche se alluvionali.

I rifiuti urbani derivanti dall’alluvione sono gestiti dal soggetto competente sul territorio, ad eccezione dei rifiuti liquidi: per questi ultimi può intervenire anche chi è competente per territorio per il servizio idrico integrato.

I gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono autorizzati a derogare all’ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta nei casi in cui non sia possibile effettuarla secondo le modalità normali di esercizio.

Il trasporto dei rifiuti urbani è svolto dai gestori del servizio pubblico con mezzi idonei e iscritti all’albo; per assicurare maggiore velocità nelle operazioni è possibile, con deroga, l’impiego di ulteriori mezzi.

Gli impianti di destinazione dei rifiuti indicati dall’ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi.

Sintesi dell’ordinanza
L’ordinanza stabilisce che i rifiuti che derivano dall’evento alluvionale, provenienti da edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d’acqua in piena, vengano classificati come rifiuti urbani.
I rifiuti, provenienti dalle attività produttive ordinariamente classificati come speciali, restano tali benché alluvionali.
I rifiuti urbani derivanti dall’evento alluvionale sono gestiti dal soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione degli stessi, ad eccezione dei rifiuti liquidi: questi ultimi possono essere gestiti dal soggetto competente per territorio per il servizio idrico integrato.
I gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono autorizzati a derogare all’ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta laddove non sia possibile effettuarla secondo le modalità ordinarie di esercizio.
Il gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, individua i punti di primo raggruppamento prevedendo, dove tecnicamente possibile, la raccolta in maniera differenziata dei RAEE (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), dei rifiuti liquidi e/o fangosi, nonché degli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura e il carattere di pericolosità.
Il trasporto dei rifiuti urbani è svolto dai gestori del servizio pubblico mediante mezzi idonei e iscritti all’albo; per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l’impiego di ulteriori mezzi in deroga all’articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del D. Lgs. 152/2006 sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l’iscrizione alla White list.
I rifiuti possono essere trasportati, oltre che dai gestori dei servizi pubblici, anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni o dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, Vigili del fuoco, Esercito, Corpo Forestale dello Stato e altri soggetti pubblici.
I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possono aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza, rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, assicurando la corretta gestione dei rifiuti.
Gli impianti di destinazione dei rifiuti indicati dall’ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi, per via dell’esigenza di gestirli celermente.
In caso di presenza di rifiuti pericolosi saranno individuate, all’interno degli stessi, aree idonee allo stoccaggio.
I gestori del servizio pubblico possono inoltre individuare, con una comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, ulteriori siti di stoccaggio
collocati in aree adeguatamente delimitate e pavimentate ancorché non autorizzate alla gestione dei rifiuti.
Gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione dei rifiuti liquidi possono incrementare la capacità di trattamento degli stessi, limitatamente ai rifiuti oggetto della presente ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa, qualora sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore.


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