EUDR: scadenze, obblighi e come le imprese possono prepararsi per garantire la compliance normativa

MILANO – L’EUDR non si ferma. Dopo mesi di attesa e incertezza, la Commissione europea ha pubblicato un nuovo pacchetto di aggiornamenti sul Regolamento UE contro la deforestazione, confermando l’impianto generale della normativa e le principali scadenze di applicazione: 30 dicembre 2026 per grandi e medie imprese e 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese.

Davide Treghini. Co-Founder Ollum

EUDR: scadenze confermate e obblighi più mirati

Il messaggio per le imprese è chiaro: le semplificazioni non cancellano gli obblighi, ma li rendono più mirati. La due diligence completa resterà principalmente in capo agli operatori a monte, cioè i soggetti che immettono per la prima volta sul mercato europeo prodotti interessati dall’EUDR. Gli operatori e i trader a valle, invece, avranno obblighi più limitati: dovranno raccogliere e conservare il riferimento alla dichiarazione di due diligence già presentata dal fornitore.

“Gli aggiornamenti non rappresentano un passo indietro rispetto all’EUDR, ma un tentativo di renderne più sostenibile l’applicazione operativa”, spiega Davide Treghini, Co-founder di Ollum. “Per molte aziende la vera sfida sarà capire rapidamente quale ruolo ricoprono nella filiera: se sono operatori a monte, operatori a valle, trader, PMI o micro e piccoli operatori primari. Da questa classificazione dipendono gli obblighi concreti, la documentazione da raccogliere e il livello di due diligence richiesto.”

Cosa cambia: nuovi prodotti, esenzioni e semplificazioni per piccoli operatori

Il regolamento riguarda materie prime e prodotti collegati a un rischio di deforestazione o degrado forestale, tra cui bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno. Le imprese che immettono o esportano prodotti interessati dovranno dimostrare che questi siano “deforestation-free”, conformi alla legislazione del Paese di produzione e accompagnati da una dichiarazione di due diligence.

Tra le novità proposte dalla Commissione rientra anche una revisione mirata dell’Allegato I, cioè dell’elenco dei prodotti soggetti al Regolamento. La proposta prevede l’inclusione di alcune categorie aggiuntive, come il caffè solubile e alcuni derivati dell’olio di palma, con l’obiettivo di evitare possibili aggiramenti della normativa attraverso lavorazioni effettuate fuori dall’Unione europea. Allo stesso tempo, sono previste alcune esclusioni, tra cui pelli bovine, pneumatici ricostruiti, beni usati, imballaggi non commerciali e parte dei prodotti editoriali. La consultazione pubblica su queste modifiche è aperta fino al 1° giugno 2026.

Un’altra semplificazione riguarda i micro e piccoli operatori primari, come agricoltori e silvicoltori europei che producono direttamente prodotti rientranti nel campo di applicazione del Regolamento EUDR. Per questi soggetti è prevista una dichiarazione semplificata una tantum, pensata per ridurre il peso amministrativo senza eliminare gli obblighi di tracciabilità.

Secondo Ollum, tuttavia, sarebbe rischioso interpretare le semplificazioni come un motivo per rimandare. Anche nei casi in cui gli obblighi siano alleggeriti, le aziende dovranno comunque organizzare flussi informativi affidabili, verificare i propri fornitori, raccogliere riferimenti documentali e predisporre procedure interne per rispondere a richieste di clienti, autorità o partner commerciali.

Perché le imprese devono prepararsi subito

Il punto non è soltanto compilare una dichiarazione, l’EUDR richiede alle imprese di conoscere meglio le proprie catene di fornitura. Questo significa mappare prodotti, materie prime, Paesi di origine, fornitori, ruoli contrattuali e responsabilità. Chi inizia ora potrà gestire l’adeguamento in modo progressivo. Chi aspetta rischia di trovarsi a rincorrere dati complessi a pochi mesi dall’entrata in applicazione.

Per molte imprese italiane, in particolare nei settori legno-arredo, alimentare, packaging, gomma, moda, distribuzione e manifattura, l’EUDR rappresenta quindi un passaggio strategico. Anche chi non importa direttamente materie prime potrebbe essere coinvolto come operatore a valle o come soggetto chiamato a dimostrare la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera.

Il supporto di Ollum per l’adeguamento all’EUDR

Ollum, società di consulenza ambientale che supporta le aziende nella transizione ecologica, affianca le imprese nella valutazione dell’applicabilità dell’EUDR, nella mappatura delle catene di fornitura, nell’identificazione degli obblighi e nella costruzione di procedure di due diligence proporzionate al ruolo dell’azienda.

“Le semplificazioni aiutano, ma non sostituiscono la preparazione”, conclude Treghini. “La priorità per le aziende è capire se e come sono coinvolte, quali dati devono raccogliere e quali procedure devono attivare. L’EUDR non riguarda solo la compliance normativa: riguarda la capacità delle imprese di rendere più trasparenti e resilienti le proprie filiere.”

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