RISCALDAMENTO: ORARI E PERIODO DI ACCENSIONE NEL COMUNE DI MANTOVA

A partire dal 29 settembre, nel territorio comunale di Mantova si potranno accendere gli impianti di riscaldamento che si trovano negli edifici pubblici e privati fino a 7 ore al giorno. L’accensione anticipata degli impianti è motivata dal repentino abbassamento della temperatura che si colloca al di sotto della media stagionale. A partire da giovedì 15 ottobre scatterà invece la durata di accensione prevista per la stagione invernale che consiste per la nostra zona in 14 ore giornaliere come indicato dalla normativa nazionale e valida fino al 15 aprile.

La norma

Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria non può essere superiore ai seguenti valori:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

Art. 4. Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale 1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all’articolo 3 del presente decreto.

2. L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; (Mantova è in zona E).

f) Zona F: nessuna limitazione.

3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

In deroga a quanto previsto dal presente punto, i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili.

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