DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA TAR SU CARTIERA, RICONOSCIUTA LA LEGITTIMITA’: 2.717 EURO

Nel giudizio era costituito anche il Comune di Mantova.

Il Consiglio Provinciale nella seduta di oggi all’unanimità ha anche riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio di 2.717 euro derivante dalla sentenza del Tar della Lombardia sul ricorso di Cartiere Villa Lagarina S.p.a. contro la Provincia di Mantova e nei confronti di Comune di Mantova e Arpa Lombardia per l’annullamento dell’atto con cui la Provincia ha diffidato la Società “dall’esercire l’istallazione produttiva in Viale Poggio Reale difformemente da quanto previsto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, per aver:

– riattivato le torri di raffreddamento già interdette;

– omesso di comunicare preventivamente le modalità di riattivazione delle torri, impedendo alle autorità competenti in materia ambientale e sanitaria di formulare le dovute valutazioni anche in relazione agli effetti sulle emissioni;

– omesso di comunicare le soluzioni tecniche adottate presso le sezioni di trattamento depurativo dei reflui per garantire il rispetto dei valori limite allo scarico nelle more della realizzazione e messa in esercizio del nuovo sistema di raffreddamento con scambiatori a piastre; e pertanto disattendendo le prescrizioni contenute nell’allegato tecnico autorizzativo dell’AIA”.

Nel giudizio era costituito anche il Comune di Mantova.

Il Tar ha accolto il ricorso e ha annullato la diffida provinciale sul presupposto che la diffida può essere utilizzata solo per contestare violazioni dell’AIA, mentre il divieto di utilizzo delle torri era stato imposto con ordinanza del Sindaco di Mantova.

In sostanza, la Provincia ha emesso la diffida non perché la società avesse violato qualcuna delle prescrizioni dell’autorizzazione ambientale, ma perché aveva violato l’ordinanza emessa dal Sindaco, utilizzando così indebitamente la diffida in difetto del presupposto stabilito dalla legge (l’inosservanza di prescrizioni dell’autorizzazione ambientale, appunto) e per uno scopo diverso da quello per il quale l’istituto è previsto dall’ordinamento”.

Del pari è stata ritenuta illegittima la parte della diffida in cui la Provincia ha contestato alla Società di avere violato le prescrizioni dell’AIA che impongono al gestore di comunicare alla Provincia gli eventi accidentali che possano influire sulla qualità degli scarichi, nonché eventuali modifiche da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione.

Secondo il Tar “il sistema di raffreddamento utilizzato dalla società era stato autorizzato dalla Provincia, e la società, dopo averne interrotto l’utilizzo in ottemperanza all’ordinanza del Sindaco, lo aveva riattivato, senza apportare ad esso alcuna modifica: dunque la riattivazione dell’impianto non costituiva un evento accidentale con ripercussioni sulla qualità degli scarichi, né una modifica agli scarichi e al loro processo di formazione. In altre parole, la riattivazione delle torri aveva comportato semplicemente un ritorno alla situazione anteriore all’ordinanza del Sindaco, situazione che corrispondeva all’AIA; rispetto a quella situazione, la riattivazione delle torri non integrava una sopravvenienza peggiorativa dal punto di vista delle emissioni, che la Provincia avrebbe dovuto valutare, e che pertanto necessitava di una comunicazione della società alla Provincia stessa”.

Il Tar ha accolto il ricorso, annullando la diffida impugnata, ed ha condannato la Provincia ed il Comune, in solido tra loro, al pagamento delle spese di soccombenza, pari a 5.434 euro.

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